Statuto APS “per quarto”
ART. 1 Denominazione – È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “PER QUARTO”.
ART. 2 Sede – L’associazione ha sede in via Roma 118/c nel Comune di Quarto d’Altino(VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 Durata – La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 4 Logo – Il nome e i simboli che identificano l’associazione al momento della sua costituzione sono strettamente legati alle finalità espresse al punto “a” dell’art. 5. Nel caso in cui tali finalità fossero successivamente modificate o stravolte, l’utilizzo di tali elementi identificativi decadrà automaticamente
ART. 5 Finalità e attività strumentali – L’associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, non ha scopo di lucro, è apartitica e svolge attività di promozione e utilità sociale rivolte prioritariamente ai soci.
L’associazione promuove l’inclusione sociale, il pluralismo, l’integrazione, il dialogo e ripudia qualsiasi espressione di intolleranza e qualsiasi atteggiamento violento e totalitaristico.
L’associazione si propone nello specifico di:
- portare avanti l’esperienza di partecipazione alla vita politica del paese e i metodi di azione civica della lista “per quarto”, nonché i principi espressi nel Manifesto “per quarto”;
- sensibilizzare la cittadinanza agli eventi che interessano il territorio in cui l’associazione andrà ad operare, ovvero in via prioritaria il comune di Quarto d’Altino;
- promuovere e divulgare la cultura della partecipazione attiva e consapevole alla vita pubblica anche tramite lo strumento della progettazione partecipata;
- promuovere stili di vita e pratiche di consumo sostenibili per l’ambiente e solidali nei confronti dei piccoli produttori, in primis quelli locali, e delle aziende etiche.
Per il perseguimento degli scopi statutari sono previste le seguenti azioni:
- l’organizzazione di incontri pubblici, eventi, conferenze, dibattiti, escursioni, uscite di uno o più giorni specialmente su temi legati alla vita del territorio in cui l’associazione andrà ad operare, al consumo critico, alla salvaguardia ambientale, alla conoscenza e allo studio di pratiche e modelli virtuosi;
- l’organizzazione di laboratori di progettazione partecipata, specialmente sui temi dell’urbanistica intesa come “arte del costruire le città” in quanto luoghi di relazioni (culturali, sociali, economiche etc.);
- la creazione e la gestione di strumenti di informazione e comunicazione verso la cittadinanza (siti internet, social network, fogli informativi, etc.) nonché la pubblicazione di libri, opuscoli, riviste i cui contenuti siano in linea con gli scopi statutari;
- l’attivazione di pratiche di “acquisto collettivo” eco-sostenibile e solidale nei confronti di piccole realtà produttive (Gruppo di acquisto solidale) nonché la gestione di circoli privati e spacci nei quali somministrare e vendere ai soci alimenti, bevande e prodotti selezionati secondo principi di economia sostenibile e solidale.
Per il perseguimento delle suddette finalità l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
ART. 6 Soci – Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche, di nazionalità italiana e non, che ne condividono le finalità accettando il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e che contribuiscono alle attività sociali mediante il versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile.
I soci si distinguono in:
- fondatori – quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e i cui nomi sono presenti nell’Atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.
- ordinari – sono coloro i quali, previa domanda di ammissione, relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo e versamento della quota associativa annuale, entrano a far parte dell’Associazione.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.
La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo
I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Hanno inoltre diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea al Consiglio direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri e ai principi fondanti stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo. Il mancato versamento della quota sociale annuale determina il naturale decadimento della carica di socio.
ART. 7 Organi sociali – Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, a meno che l’assemblea dei soci non deliberi diversamente. Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l’espletamento di particolari incarichi.
ART. 8 Assemblea dei Soci – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno dei lavori, da pubblicare sul sito internet dell’associazione o mediante affissione presso la sede legale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea deve, in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
- nominare i membri del Consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- deliberrare sul trasferimento della sede sociale
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua mancanza da altra persone designata dall’assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, il quale redigerà il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. I verbali delle Assemblee possono essere consultati da ogni socio previa richiesta al Consiglio direttivo.
Le deliberazioni dell’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
ART. 9 Consiglio direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti, dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in unica convocazione, almeno una volta l’anno per predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea. In particolare:
- delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predispone i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari;
- delibera l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, fissa le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardo nel versamento;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 10 Presidente – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Ha facoltà, assieme al Tesoriere, di aprire e gestire per conto dell’associazione conti correnti bancari o simili, nonché di accendere mutui o finanziamenti.
ART. 11 Risorse economiche – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
ART. 12 Rendiconto economico-finanziario – Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico e finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 13 Scioglimento e devoluzione del patrimonio – L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria, la quale provvederà alla messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.
In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 14 Regolamento interno – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.
ART. 15 Clausole finali – Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.