Statuto APS “per quarto”

ART. 1 Denominazione – È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “PER QUARTO”.

ART. 2 Sede – L’associazione ha sede in via Roma 118/c nel Comune di Quarto d’Altino(VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3  Durata – La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 4  Logo – Il nome e i simboli che identificano l’associazione al momento della sua costituzione sono strettamente legati alle finalità espresse al punto “a” dell’art. 5. Nel caso in cui tali finalità fossero successivamente modificate o stravolte, l’utilizzo di tali elementi identificativi decadrà  automaticamente

ART. 5 Finalità e attività strumentali – L’associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, non ha scopo di lucro, è apartitica e svolge attività di promozione e utilità sociale rivolte prioritariamente ai soci.

L’associazione promuove l’inclusione sociale, il pluralismo, l’integrazione, il dialogo e ripudia qualsiasi espressione di intolleranza e qualsiasi atteggiamento violento e  totalitaristico.

L’associazione si propone nello specifico di:

    1. portare avanti l’esperienza di partecipazione alla vita politica del paese e i metodi di azione civica della lista “per quarto”, nonché i principi espressi nel Manifesto “per quarto”;
    2. sensibilizzare la cittadinanza agli eventi che interessano il territorio in cui l’associazione andrà ad operare, ovvero in via prioritaria il comune di Quarto d’Altino;
    3. promuovere e divulgare la cultura della partecipazione attiva e consapevole alla vita pubblica anche tramite lo strumento della progettazione partecipata;
    4. promuovere stili di vita e pratiche di consumo sostenibili per l’ambiente e solidali nei confronti dei piccoli produttori, in primis quelli locali, e delle aziende etiche.

Per il perseguimento degli scopi statutari sono previste le seguenti azioni:

    1. l’organizzazione di incontri pubblici, eventi, conferenze, dibattiti, escursioni, uscite di uno o più giorni specialmente su temi legati alla vita del territorio in cui l’associazione andrà ad operare, al consumo critico, alla salvaguardia ambientale, alla conoscenza e allo studio di pratiche e modelli virtuosi;
    2. l’organizzazione di laboratori di progettazione partecipata, specialmente sui temi dell’urbanistica intesa come “arte del costruire le città” in quanto luoghi di relazioni (culturali, sociali, economiche etc.);
    3. la creazione e la gestione di strumenti di informazione e comunicazione verso la cittadinanza (siti internet, social network, fogli informativi, etc.) nonché la pubblicazione di libri, opuscoli, riviste i cui contenuti siano in linea con gli scopi statutari;
    4. l’attivazione di pratiche di “acquisto collettivo” eco-sostenibile e solidale nei confronti di piccole realtà produttive (Gruppo di acquisto solidale) nonché la gestione di circoli privati e spacci nei quali somministrare e vendere ai soci alimenti, bevande e prodotti selezionati secondo principi di economia sostenibile e solidale.

Per il perseguimento delle suddette finalità l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

ART. 6 Soci – Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche, di nazionalità italiana e non, che ne condividono le finalità accettando il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e che contribuiscono alle attività sociali mediante il versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci si distinguono in:

  • fondatori – quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e i cui nomi sono presenti nell’Atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.
  • ordinari – sono coloro i quali, previa domanda di ammissione, relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo e versamento della quota associativa annuale, entrano a far parte dell’Associazione.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo

I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Hanno inoltre  diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri e ai principi fondanti stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo. Il mancato versamento della quota sociale annuale determina il naturale decadimento della carica di socio.

ART. 7 Organi sociali – Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, a meno che l’assemblea dei soci non deliberi diversamente. Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l’espletamento di particolari incarichi.

ART. 8 Assemblea dei Soci – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno dei lavori, da pubblicare sul sito internet dell’associazione o mediante affissione presso la sede legale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea deve, in sede ordinaria:

    1. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
    2. nominare i membri del Consiglio direttivo;
    3. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

    1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
    2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
    3. deliberrare sul trasferimento della sede sociale
    4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua mancanza da altra persone designata dall’assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, il quale redigerà il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. I verbali delle Assemblee possono essere consultati da ogni socio previa richiesta al Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

ART. 9 Consiglio direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti, dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in unica convocazione, almeno una volta l’anno per predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea. In particolare:

  1. delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. predispone i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari;
  3. delibera l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, fissa le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardo nel versamento;
  4. delibera sull’esclusione dei soci;
  5. delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  6. delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
  7. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 10 Presidente – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Ha facoltà, assieme al Tesoriere, di aprire e gestire per conto dell’associazione conti correnti bancari o simili, nonché di accendere mutui o finanziamenti.

ART. 11 Risorse economiche – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 12 Rendiconto economico-finanziario – Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico e finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 13 Scioglimento e devoluzione del patrimonio – L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria, la quale provvederà alla messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

ART. 15 Clausole finali – Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.